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17apr 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: chiarimenti e modifiche

Con la circolare 8/E/2019 dello scorso 10 aprile sono stati chiariti alcuni aspetti inerenti le modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta in R&S.

Le modifiche introdotte lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile ma riguardano prevalentemente gli oneri documentali e le modalità di calcolo dell’agevolazione.

In merito agli oneri documentali essi trovano applicazione già per i crediti maturati nel periodo d’imposta 2019 mentre le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018.

Oltre a questo la circolare dell’Agenzia delle entrate precisa gli ambiti della propria attività di controllo:

- verifica delle attività ammissibili;

- verifica delle spese ammissibili.

Oggetto dell’attività di controllo saranno i contenuti delle attività di R&S svolte dall’impresa ai fini di definirne l’ammissibilità al beneficio e il controllo riguarderà inoltre la verifica delle spese ammissibili indicate dall’impresa in termini di:

- effettività;

- ammissibilità;

- pertinenza;

- congruità.

17apr 2019

REGIONE MARCHE: proroga per il bando “piattaforma collaborativa – area tematica: medicina personalizzata, farmaci e nuovi approcci terapeutici”

La Regione Marche proroga al 13 giugno 2019 alle ore 13:00 la presentazione delle domanda ai fini del bando “Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli ambiti della specializzazione intelligente area tematica: medicina personalizzata, farmaci e nuovi approcci terapeutici”.

12apr 2019

BONUS R&S: rimborso spese di certificazione sole per i piccoli

Le spese sostenute per la certificazione contabile del credito d’imposta in R&S sono accreditabili solo per le imprese non tenute alla revisione legale dei conti.

Non sono riconosciute per le imprese soggette a revisione, nonostante l’estensione dell’obbligo previsto dalla legge di Bilancio 2019.

La possibilità di includere tra le spese ammissibili le spese di certificazione è infatti prevista dall’art.3, comma 11, del Dl 145/2011 che stabilisce che per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di € 5.000,00, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

La legge di Bilancio 2019 estendendo l’obbligo di certificazione anche alle imprese di maggiori dimensioni, non ha previsto l’estensione del beneficio legato al recupero delle spese sostenute per l’adempimento stesso, spese che resteranno perciò a carico della società.

11apr 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: attività di certificazione

Nell’ambito della circolare 8/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, vengono fornite le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla L. 145/2018 al credito d’imposta in R&S.

In particolare si fa riferimento ai nuovi obblighi documentali, che impattano già con riferimento al credito maturato in relazione al periodo d’imposta 2018, viene precisato che le nuove disposizioni relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile riguardano tutte le spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, sia del periodo agevolato sia dei periodi di media. Inoltre l’obbligo di certificazione in ora viene esteso a tutti i soggetti beneficiari.

Viene chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

Mentre in riferimento all’onere, da parte dell’impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta, l’Agenzia precisa che dalla relazione tecnica devono risultare: la descrizione del progetto; l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche; gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi ecc.

11apr 2019

IPERAMMORTAMENTO: vecchie regole per chi ha prenotato nel 2018

Gli investimenti 4.0 prenotati entro fine 2018 con acconto del 20% non influenzano l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018. Il chiarimento giunge dalla circolare 8/E diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Per le cessioni di beni iperammortizzabili effettuate mediante operazioni straordinarie di trasferimento di azienda, niente recapture dell’agevolazione; il soggetto avente causa potrà anzi continuare a fruire del beneficio.

Il paragrafo 2.3. della circolare 8/E, si sofferma sul nuovo iperammortamento “a scaglioni” valido per gli investimenti effettuati nell’anno 2019, nonché nel 2020 in presenza di ordini e acconti del 20% entro il prossimo 31 dicembre. Viene confermato che, per il calcolo degli importi complessivi da confrontare con gli scaglioni al fine di determinare la maggiorazione, non vanno considerati gli acquisti del 2019 che sono effettuati a seguito di “prenotazione” del 2018 (ordini e acconti del 20% entro il 31 dicembre scorso). Questi investimenti rientrano infatti nella normativa precedente (maggiorazione del 150% senza limiti di importo).

La circolare 8/E fornisce (riprendendo anche in questo caso alcune risposte di Telefisco) le prime istruzioni sulla norma anti-delocalizzazioni contenuta nell’articolo 7 del Dl 87/2018 e riguardante le dismissioni di beni iperammortizzabili acquistati dal 15 luglio 2018. Viene in primo luogo affermato che la disposizione colpisce indistintamente tutte le cessioni a titolo oneroso e non solamente quelle verso soggetti esteri. Cessioni e delocalizzazioni, cioè, costituiscono autonome fattispecie che fanno decadere dall’agevolazione se effettuate prima del termine del periodo di fruizione del beneficio.

La circolare ha inoltre chiarito che la cessione del singolo bene agevolato va distinta dal trasferimento del bene all’interno del compendio aziendale oggetto di una operazione straordinaria. In questo secondo caso, a prescindere dalla natura realizzativa o neutrale della operazione, il trasferimento non fa decadere il cedente dall’agevolazione. Anzi, il cessionario continuerà a fruire dell’iperammortamento secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al cedente.