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18mar 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: quadro RU obbligatorio solo per il periodo in cui sono sostenuti i costi

Per usufruire del credito d’imposta per ricerca e sviluppo occorre indicarlo nella dichiarazione relativa all’annualità in cui il costo è stato sostenuto e non quando il credito stesso è utilizzato. In ogni caso l’omessa indicazione non può essere sanzionata con la decadenza del beneficio, poiché manca una espressa previsione normativa in tal senso.

La normativa che regola la fattispecie è chiara nel porre a carico del contribuente l’obbligo della compilazione del quadro RU solo per il periodo d’imposta in cui i costi che hanno originato il diritto sono stati sostenuti. Non è, invece, richiesto alcun adempimento nell’annualità di utilizzo in compensazione.

14mar 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: i costi hanno incidenza al momento della realizzazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Con la risposta a interpello 73 del 13 marzo interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di calcolo del beneficio in caso di capitalizzazione di costi di commesse interne, soffermandosi anche su marchi e prototipi.

In particolare, l’Agenzia nella soluzione interpretativa proposta evidenzia nuovamente che l’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene sempre secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, Tuir come disposto anche dall’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo. E tale criterio è applicabile anche ai costi capitalizzati, che quindi concorrono alla determinazione del credito di imposta al momento del loro sostenimento nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.

In particolare, ove nelle attività agevolabili siano incluse prestazioni di servizio, resta comunque applicabile il principio di competenza di cui al comma 2 dell’articolo 109, anche se esse sono capitalizzate; pertanto, i corrispettivi delle prestazioni di servizio concorrono a determinare l’agevolazione, o la media di riferimento, tenendo presente la data in cui esse sono ultimate. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio, ai fini del calcolo della media.

In relazione alle spese agevolabili, l’Agenzia inoltre precisa che:

- il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all’impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili;

- il marchio non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6 lettera d) del Dl 145/2013, e quindi i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili;

- i costi per realizzazione di prototipi, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto esposto nella risoluzione n. 122/E del 2017.

13mar 2019

BONUS PUBBLICITA’: domanda entro il 1° aprile

Entro il 1° aprile dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevabile al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.

Si ricorda che il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, di cui all’articolo 57 bis comma 1, Dl 50/2017, è concesso quale aiuto «de minimis», nei limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

12mar 2019

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA : detrazione fiscale al 65% fino al 31/12/2019

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Possono beneficiare dell’agevolazione, nella misura del 65%, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e ai contribuenti esercenti attività d’impresa. L’agevolazione spetta a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti di qualunque categoria catastale.

Fino al 31.12.2019 gli interventi che consentono la detrazione nella misura massima sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;

- interventi sull’involucro degli edifici;

- installazione di pannelli solari;

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Non sono agevolabili le spese effettuate sugli immobili in corso di costruzione.

11mar 2019

BONUS RICERCA E SVILUPPO: : non può essere ceduto

Il bonus in ricerca e sviluppo non può essere venduto a un’altra società. Il beneficio fiscale deve essere fruito dall’impresa che effettivamente sostenuto la spesa agevolata.

Le uniche eccezioni, in cui il trasferimento è ammesso, sono quelle che riguardano casi di fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda e successioni per decesso dell’imprenditore individuale. Questo è quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n.72 del 2019.