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12apr 2016

PATENT BOX: chiarimenti forniti dalla circolare 11/E 2016

Costi in outsourcing: sono costi che una società del gruppo sostiene in outsourcing e riaddebita alle altre entità del gruppo. La circolare ha chiarito che sono considerati qualificati anche i costi addebitati con applicazione di un margine, previo scomputo del margine stesso, riducendo così il costo al mero riaddebito.

Accordi tra diversi soggetti: chi ha sostenuto spese maggiori rispetto alla quota di utilizzo stabilita dall’accordo rileverà il rimborso come provento. Ed è proprio il soggetto beneficiario dell’accordo che, al tempo stesso, consegue proventi dall’accordo a essere il destinatario dell’applicazione. Nella fattispecie non opera il limite del riaddebito senza mark-up ma la società, che ha sostenuto direttamente i costi di ricerca e sviluppo e ne riceve una utilità inferiore, ai fini del rapporto iscrive al denominatore l’intero costo sostenuto e al numeratore, quale costo qualificato, sia la quota parte della “ricerca comune” utilizzata sia i proventi costituiti dal riaddebito dei costi, e quindi non subisce alcuna penalizzazione.

La ricerca a uno solo: se l’attività di ricerca è realizzata da un unico soggetto a favore delle altre società del medesimo gruppo i costi infragruppo penalizzano il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi.

I costi di acquisizione : effetti negativi si hanno anche in relazione ai costi di acquisizione degli intangibili. Si pensi ai gruppi che sono strutturati con una holding in Italia titolare dei marchi che vengono concessi in uso ad altre società del gruppo residenti che li sfruttano direttamente e sostengo i costi. Anche in questo caso si determina una penalizzazione sul rapporto dovuta ai costi di acquisizione per lo sfruttamento del marchio da parte della controllata.

12apr 2016

NUOVE RISORSE: 600 milioni alle imprese

La Bei (Banca europea per gli investimenti) mette a disposizione una linea di credito dal valore complessivo di 300 milioni di euro e Intesa Sanpaolo si impegna a fornire, per un pari importo, risorse proprie alle imprese beneficiarie, portando a 600 milioni il plafond disponibile.

Le risorse saranno destinate agli investimenti delle imprese mid cap.

Oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti, sia quelli in corso non ancora ultimati, di importo non superiore a 50 mln di euro, con una durata massima di 12 anni.

11apr 2016

START-UP INNOVATIVE: investimenti più facili

Con il nuovo Decreto Ministeriale il MISE rafforza ed estende al 2016 gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative, tra le principali:

- una detrazione IRPEF del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500 mila euro per le persone fisiche;

- una deduzione dall’imponibile IRES del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche;

- è stata innalzata la soglia di investimenti ammissibili a 15 milioni calcolabili su un arco temporale di 5 anni (contro i 2,5 milioni all’anno per 4 anni);

- è stato portato da 2 a 3 anni il periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni.

11apr 2016

PATENT BOX: il know-how

La scelta di inserire il know-how nella legislazione sul Patent Box non è pienamente condivisa dall’Ocse. L’Ocse ha già indicato che il know-how inserito nel patent box sia certificato da un’agenzia governativa e non dall’amministrazione fiscale. Da qui si evince che l’identificazione del know-how tutelabile sarà più problematico rispetto agli altri beni immateriali.

Il know-how deve consistere in informazioni riguardanti almeno una parte rilevante di :

- un procedimento produttivo di un prodotto o di un servizio

- uno sviluppo sempre di un prodotto o di un servizio.

Le informazioni devono essere utili e non banali e idonee ad acquisire “ragionevoli prospettive di un miglioramento” sul mercato.

La circolare 11/E del 7 aprile rimarca l’importanza del segreto ai fini della concessione dell’opzione e a tale scopo sarà necessario provarne l’effettiva tutela illustrando concretamente come ciò avviene, anche attraverso autocertificazioni e apposite dichiarazioni. A corredo bisogna considerare il requisito dell’utilità dell’informazione nonché avere delle stesse informazioni una esauriente descrizione analitica.

11apr 2016

CREDITO D'IMPOSTA IN R&S: il credito d’imposta secondo Assonime in merito alle operazioni straordinarie

Nel caso di fusione propria o per incorporazione tra società aventi anzianità diversa, i periodi d’imposta rilevanti per il calcolo della media degli investimenti dovrà farsi riferimento alla società che ha iniziato l’attività di R&S per prima delle altre.

In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti realizzati negli esercizi di riferimento dalla società scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell’operazione.

In caso di conferimento, anche se effettuato in regime di neutralità fiscale la conferita non deve tener conto, ai fini della determinazione della media fissa, degli investimenti effettuati dalla conferente, in quanto si tratta di un’operazione che coinvolge soggetti giuridici distinti che rimangono tali anche dopo il conferimento.

Inoltre per quanto riguarda i costi del personale altamente qualificato, secondo l’Assonime la retribuzione lorda dovrebbe comprendere la quota di Tfr maturata nei periodi d’imposta agevolati.