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03giu 2020

ECONOMIA CIRCOLARE: credito d’imposta maggiorato

La maggiorazione del credito d’imposta dal 6 al 10% del credito d’imposta per ricerca e innovazione si applica alle attività che sono considerate di innovazione tecnologica e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.

Innovazione digitale 4.0

Rientrano i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni dell’azienda, rilevanti per la creazione del valore. Sono ammissibili anche soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi che aiutano a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare.

Transizione ecologica

Rientrano in questa categoria i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare. Identifica come ammissibili quelli legati alla progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle funzioni. Sono ammissibili anche i progetti relativi a prodotti che possono essere sottoposti a procedimenti di riciclo di alta qualità, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita.

Il decreto prevede, in caso di maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta,, nella relazione tecnica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi.

29mag 2020

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: in arrivo nuove regole

Firmato il decreto attuativo del Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019 che ha introdotto tre diversi crediti d’imposta, con natura volumetrica e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.

I tre crediti d’imposta sono così riepilogabili:

- in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo;

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

- in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

28mag 2020

AREE DI CRISI INDUSTRIALE: dal 1° giugno via alle domande

Dal prossimo 1° giugno alle ore 12:00 le imprese localizzate nelle aree di crisi industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, di Livorno, di Massa Carrara e dei comuni rientranti nel Cratere sismico aquilano potranno presentare le domande, attraverso Invitalia, per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla riforma legge 181/89, approvata ad agosto 2019.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico per queste aree sono circa 30 milioni di euro e sono così suddivise:

- 11,5 milioni per il Cratere sismico aquilano

- 10 milioni per l’area di Livorno

- 6,5 milioni per Massa Carrara

- 2 milioni per il Friuli Venezia Giulia

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratto di finanziamento.

Le agevolazioni sono concesse come mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, con quest’ultimo che deve essere compreso tra il 30 e il 50% degli investimenti ammissibili.

Le agevolazioni potranno essere richieste con modalità a sportello, ovvero fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

27mag 2020

IMPRESA SICURA: domande di rimborso a partire dal 26 maggio

Le imprese che sono risultate in una posizione utile in graduatoria a valere sul bando “Impresa Sicura”, potranno presentare fino all’11 giugno 2020 la domanda di rimborso.

Sono 3.150 le imprese che possono accedere materialmente al rimborso del 100% a fondo perduto per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Si ricorda che i beneficiari sono tenuti, pena la decadenza della prenotazione, a presentare domanda di rimborso a partire dalle ore 10:00 del 26 maggio e fino alle ore 17:00 dell’11 giugno 2020.

26mag 2020

DECRETO RILANCIO: strumenti finanziari con tanti limiti

Gli strumenti finanziari introdotti dal governo all’articolo 26 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) si presentano come un finanziamento statale alternativo al credito bancario garantito dallo Stato.

Destinatari degli strumenti sono le società di capitali e cooperative con ricavi 2019 compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 persone occupate, che potrebbero quindi accedere anche a mutui bancari garantiti dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del Dl 23/2020.

Gli strumenti finanziari sono speciali prestiti obbligazionari (per le Spa) o titoli di debito (per le Srl) emessi entro il 31 dicembre 2020 dalle imprese, per un importo inferiore a quello dei prestiti bancari garantiti: si possono utilizzare solo in presenza di un aumento di capitale minimo di 250mila euro (non richiesto ovviamente per i finanziamenti bancari), e in misura pari al minore tra il triplo dell’aumento di capitale sociale (quindi almeno 750mila euro) e il 12,5% dei ricavi 2019, mentre la garanzia bancaria statale si spinge fino al 25% dei ricavi 2019.

I parametri quantitativi di accesso sono piuttosto stringenti, in quanto sono ammesse solo le imprese con un calo minimo del 33% dei ricavi nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’esercizio 2019. L’azienda, inoltre, non deve essere impresa in difficoltà in base ai diversi regolamenti UE: sono escluse quindi le imprese soggette a procedura concorsuale o quelle in cui le perdite di esercizio residue dopo le riserve abbiano superato la metà del capitale sociale.

Dopo l’emissione degli strumenti, e per tutta la loro durata, i soci non potranno più prelevare denaro dalla società, né a titolo di utile, riserva o acquisto di azioni proprie, né come finanziamento soci, salvo naturalmente rimborso anticipato degli strumenti, ammesso siano decorsi tre anni dalla emissione.

La destinazione delle somme raccolte è comune ai finanziamenti bancari: sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.