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01apr 2019

IPER AMMORTAMENTO: la disconnessione non stoppa l’agevolazione

La momentanea sospensione della interconnessione del bene alla rete aziendale non ne inficia la possibilità di ottenere l’iper ammortamento. La cosa importante è che lo stesso bene continui a registrare dati, che potranno essere inviati in un secondo momento, una volta ripristinato il collegamento alla rete aziendale.

Questo è quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello che si è posto il problema dei macchinari mobili, che spesso si trovano a lavorare in aree aziendali dove il collegamento wi-fi non è disponibile.

L’assenza temporanea di interconnessione non fa perdere l’agevolazione dell’iper ammortamento purchè l’assenza temporanea di interconnessione sia dovuta a peculiari condizioni di utilizzo e non ad un’inidoneità intrinseca del bene a soddisfare tale requisito. Il Mise conferma che tali circostanze non compromettono l’applicazione del beneficio, basta che il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non sia preponderante rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente.

29mar 2019

MISE: sospeso lo sportello su Accordi di innovazione

Considerato che le risorse complessivamente rese disponibili per l’attuazione dell’intervento ammantavano a 646,6 milioni di euro e che alla data del 18 marzo 2019 risultano essere presentate proposte progettuali alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario complessivo tale da esaurire il fondo disponibile.

Con decreto direttoriale del 25 marzo 2019, il MISE ha predisposto la sospensione per i termini di presentazione delle proposte progettuali all’accesso alle agevolazioni degli Accordi per l’innovazione per le regioni di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

29mar 2019

BREVETTI: un voucher da 15 mila euro

Al fine di sostenere le star up innovative nel processo di tutela delle proprie invenzioni è in arrivo un voucher per la brevettazione, la ricerca di anteriorità e l’estensione all’estero della privativa.

Il voucher potrà infatti essere utilizzato per tre attività:

- verifica della brevettabilità dell’invenzione e le ricerche di anteriorità preventive;

- stesura della domanda di brevetto e deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

- l’estensione all’estero della domanda nazionale.

L’importa massimo del voucher che ogni impresa potrà usufruire sarà di € 15.000,00.

29mar 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: l’agevolazione passerà dal 50 al 25%

Novità in arrivo con il decreto legge crescita che vede nella bozza di proposta il credito d’imposta in R&S ridotto al 25%.

A partire dal 2021 l’agevolazione sarà infatti portata al 25% su tutte le spese ammissibili ma non solo sarà fissato un nuovo triennio di riferimento, il 2016 - 2017- 2018 in base a cui calcolare l’incremento agevolabile e l’incentivo sarà prorogato fino al 2023.

28mar 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: i cosi si rilevano nell’anno di sostenimento

Ai fini del calcolo per il credito di imposta in R&S, i costi per servizi si rilevano nell’anno in cui sono sostenuti anche se capitalizzati e ammortizzati in esercizi successivi. E’ quanto precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 86/2019.

I costi per prestazioni ultimate nel 2012-2014, pertanto, si considerano solo nel calcolo della media anche se l’ammortamento è stato avviato nel 2018. Viene inoltre precisato, correggendo sul punto la risposta 73/2019, che i costi sostenuti per acquisto di beni immateriali assumono rilevanza solo se i beni stessi sono utilizzati esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.

La risposta 86/2019 prende in esame nuovamente un interpello a cui l’Agenzia aveva già fornito la risposta 73/2019. Si tratta di una società che ha sostenuto negli anni dal 2012 al 2017 costi di diversa natura riguardanti la realizzazione e registrazione di un brevetto industriale. La società ha capitalizzato questi costi nelle immobilizzazioni in corso senza procedere al loro ammortamento. Nell’esercizio 2018, si è avviato l’ammortamento dato che in tale anno il brevetto è venuto a compimento. L’istante ritiene che i costi sostenuti in anni precedenti rilevino integralmente per il calcolo del credito per la ricerca e sviluppo nel 2018 e non vadano invece computati nella media. L’Agenzia, ribadendo quanto già indicato nella risposta 73, sottolinea che i costi rilevano, per la determinazione del credito di imposta, nell’esercizio di competenza fiscale determinato in base all’articolo 109 del Tuir, a nulla rilevando la loro capitalizzazione. Per le prestazioni di servizi, in particolare, si assumerà l’anno di ultimazione della prestazione. Pertanto, i costi sostenuti nel 2012-2014, ancorché capitalizzati ed ammortizzati solo dal 2018, non generanno credito di imposta, ma si considereranno per la media.

Per quanto poi riguarda il contenuto dei costi, l’Agenzia, oltre a ribadire che i costi per il marchio e quelli per i materiali dei prototipi non rientrano nelle voci agevolate, precisa (correggendo la precedente risposta 73) che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.